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Pinolo

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Denuncia per gioco d'azzardo?

sarebbe questa la legge di riferimento?

Art. 718 Esercizio di giuochi di azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati

di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con

l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire

quattrocentomila.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà

vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Art. 719 Circostanze aggravanti

La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni

diciotto.

Art. 720 Partecipazione a giuochi di azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati

di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta

dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo, è

punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un

milione.

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Modificato: da tonino
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Denuncia per gioco d'azzardo?

sarebbe questa la legge di riferimento?

Art. 718 Esercizio di giuochi di azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati

di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con

l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire

quattrocentomila.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà

vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Art. 719 Circostanze aggravanti

La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni

diciotto.

Art. 720 Partecipazione a giuochi di azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati

di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta

dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo, è

punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un

milione.

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Di preciso non so, ma dovrebbe essere così.

In merito al caso, ho trovato un'intervista al capitano della gdf che ha condotto le indagini e che a mio avviso chiarisce il punto che aggirare l'oscuramento AAMS è illegale:

Ma non c'è il rischio che cercando di giocare a poker online si finisca ad evadere le tasse e a trovarsi nei guai?

Il capitano Paolo Masciocchi, comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Luino - che ha curato le indagini sul giocatore di poker di Luino -, lo esclude subito: «Un normale navigatore del Web non può incorrere in un sito illegale, normalmente infatti siti di questo tipo sono già oscurati dalle autorità». Per accedere ai siti illegali «servono normalmente delle chiavi d'accesso» che bisogna procurarsi, motivo per cui per arrivare a giocare su queste piattaforme «deve esserci un dolo specifico».

Inoltre quelli autorizzati riportano evidente il simbolo dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: le vincite in questo caso sono tassate alla fonte e dunque le somme sono già al netto d'imposte».

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Molto probabile, (diciamo a quota 1,02 :verso: ) che il sopracitato capitano non abbia idea di cosa siano i DNS e come sempre accade, le indagini siano state condotte dagli "uomini" (agenti non graduati) della squadra e che poi gli ufficiali usciti d'accademia, ci abbiano messo la firma e la faccia per le interviste.

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  • 2 weeks later...

L'Art. 720 non è applicabile a chi gioca online perchè parla di luoghi pubblici o circoli privati...

e a quanto mi risulta il "dolo" per l'accesso ai siti illegali non è stabilito da nessuna legge, ci sono multe solo per i providers che non attuano il blocco.

Poi vorrei sapere se quei 6 milioni di euro erano stati incautamente portati in Italia attraverso bonifici oppure erano stati "visualizzati" dalla GdF in maniera indiretta attraverso verifiche incrociate con conti esteri UE o USA.

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ho dei forti dubbi sull'entità della cifra, i giornalisti sono sempre per le notizie sensazionali, mi sembra strano che una persona con un abilità non indifferente ( se è vero l'entità della vincita sia stato così ingenuo

felicità

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La cifra di 6 mln compare anche sul sito ufficiale della GdF, dove si parla di una poker room "le cui vincite vengono tassate a monte" (pare in UK).

La doppia imposizione forse si applica solo alle vincite tassate a valle ?? :rot_eye:

Ad attirare l'attenzione della GdF sono state alcune operazioni finanziarie sospette, di più non dicono.

Sarei curioso di sapere quali...

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Intanto, un saluto a tutti gli utenti del forum. Sono nuovo d'iscrizione, ma un affezionato lettore. :hahaha:

In merito all'argomento trattato, vorrei dire la mia. Partiamo dal dire che sui siti con licenza aams ci dovrebbe essere la ritenuta alla fonte, ovvero le vincite già sono (o dovrebbero) essere esentasse. Dico questo perchè alcuni siti danno per certa questa notizia, altri consigliano di chiedere al commercialista.

L'articolo citato dell'agenzia delle entrate, se lo leggete bene parla solo dei .com, ovvero siti non aams. Questo perchè i siti .com non versano alcuna tassa all'aams e neanche pagano la concessione della licenza. Lasciano però all'utente (diciamo così) il compito di mettersi in regola con lo stato di appartenenza.

Fin qui, spero di non dire fesserie.

Per quanto riguarda il link postato al #32, parla della posizione presa dai tizi di Hit casinò. Si potrebbero anche citare varie sentenze in merito, sparse sul web, ma sta di fatto che l'Italia ha ragione.

La corte europea, pur dicendo agli stati membri che non possono bloccare il libero commercio comunitario, lascia una certa sovranità su certi comparti. Il gioco è uno di questi. Ovvero, lo stato membro può limitare o bloccare l'attività di un bookmackers o casinò online per "interessi superiori", quali sicurezza, incitazione al gioco, tutela del consumatore. Allo stato membro è lasciato il potere di esercitare controlli e sanzioni sulle attività del sito.

Vi benedico, gae

Modificato: da Guymond
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Benvenuto sul forum, gae

Il tuo contributo mi sollecita una considerazione che volevo fare da tempo, anzi due.

1) il "modello fiscale" definitivo degli Aams potrebbe diventare quello applicato all'attuale Lotto ovvero:

- ritenuta sui profitti ricavati in virtù dell'aggio (es. l'ambata paga molto meno di 18 volte la posta)

- ritenuta sulle vincite (credo il 6%)

Per ora i casinò .it prevedono solo la prima ritenuta ma in futuro temo verrà applicato anche l'odioso 6%

2) i depositi verso alcuni casinò Aams avvengono tramite processori esteri quindi in pratica si tratta di trasferimenti di denaro dall'Italia all'estero e viceversa per le vincite. Ne consegue che l'ammontare dei movimenti dovrebbe essere dichiarato nel quadro RW del modello Unico se il totale supera i 10.000 euro annui.

Allo stato membro è lasciato il potere di esercitare controlli e sanzioni sulle attività del sito.

Sì però trovo la legislazione carente in tema di sanzioni contro i giocatori online. Applicare il vecchio Art.720 è un po' troppo comodo (per loro).

Sul prelievo fiscale riguardante i .com ripeto l'osservazione fatta in precedenza: sono d'accordo nel tassare anche i proventi di un'attività non regolamentata a patto che ci sia equità. Esempio:

la GdF nota strane operazioni finanziarie sul conto della Sig.ra Mariarosa, dopo varie indagini ed appostamenti davanti a casa sua scoprono che la suddetta esercita la professione più antica del mondo ed ha accumulato in un anno una fortuna di oltre 300mila euro.

Cosa fanno? gli chiedono di pagare il 20% sui profitti? :hahaha:

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Buongiorno a tutti!!

Vediamo di rispondere alle domande di Tonino.

1) Diciamo che per i concessionari il modello è già quello, ovvero il concessionario versa all'erario una percentuale sull'importo dell'incasso lordo al netto delle scommesse annullate o rimborsabili e al canone di licenza. Ovvero, paga tasse in base al volume d'affari, indipendentemente dalle vincite dei giocatori (almeno così ho capito).

Quel tristemente famoso 6% è un ulteriore prelievo sulle vincite, aggiunto con la nuova legge di stabilità (manovra finanziaria), che sarà praticato a partire dal 2012 su alcune tipologie di vincite (lotto e lotterie). Ancora non ho letto nulla se sarà applicato anche per le scommesse online o altro.

2) L'aams per poter dare la licenza di concessionario in Italia abbiamo detto che impone alcune specifiche di affidabilità a software a provider utilizzato.

In particolare, intanto, per le norme antiriciclaggio impone l'identificazione e la verifica del cliente e poi, la segnalazione per tutti gli importi superiori a 1000€ (credo sia in termini di movimenti totali).

Per quanto riguarda il provider, l'aams impone che sia costantemente collegato al "totalizzatore nazionale", ovvero il sistema centrale di elaborazione dati che controlla e convalida le giocate effettuate.

Infine, le vincite prodotte su siti .com rientrano nei redditi diversi, in base all'art. 64 c.1d del DPR 917/1986 e quindi vanno dichiarati come redditi diversi.

Invece, secondo l'art 3 c.3a del citato DPR le vincite sono escluse dalla base imponibile se è stata operata, ai sensi dell'art. 30 DPR 600/1973 una ritenuta alla fonte, come avviene dei siti .it con licenza aams.

Per quanto riguarda la R.ra Mariarosa... Mi sembra che tutti i proventi ricavati da attività illecite vengono sequestrati... Ecco perchè il contrasto alla prostituzione.

Di più nin so. Però mi posso informare.

Vi benedico, gae

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Errata corrige al post sopra.

Per quanto riguarda i 1000€, dovrebbero essere per operazioni superiori ai 1000€; non sono riuscito a capire però al tipo di operazioni.

Per la prostituzione, vi è contrasto perchè attività illecita e per il contrasto alla criminalità organizzata e a tutto quello che ne ruota dietro.

Per come avevo scritto sembrava tutta un'altra cosa.

Vi benedico, gae

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Per il fatto di essere agganciato al database dei Monopoli, può darsi che un casinò Aams rientri nella categoria di "operatore residente" come una qualsiasi banca italiana; in tal caso il giocatore non deve dichiarare le sue movimentazioni anche quando tali fondi nella pratica vanno ad es. in UK o a Cipro.

Infine, le vincite prodotte su siti .com rientrano nei redditi diversi, in base all'art. 64 c.1d del DPR 917/1986 e quindi vanno dichiarati come redditi diversi.

Intendevi l'Art.81 ?

Una considerazione sorge spontanea: essendo i casinò.com non riconosciuti dallo Stato (quindi fuorilegge, soprattutto quelli extra-UE) sarebbe più logico il sequestro totale delle vincite e non la sua tassazione, come avverrebbe (in teoria) per le fortune accumulate dalla Sig.ra Mariarosa.

Confesso di non aver mai sentito di escort a cui hanno sequestrato case, auto o denaro sui conti.

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Quel tristemente famoso 6% è un ulteriore prelievo sulle vincite, aggiunto con la nuova legge di stabilità (manovra finanziaria), che sarà praticato a partire dal 2012 su alcune tipologie di vincite (lotto e lotterie).

La prima volta che ho giocato al lotto, una decina di anni fa circa, era già in vigore il 6% di tassa sulle vincite.

Forse volevi dire che dal 2012 sarà applicata anche alle vincite dei casino aams?

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@tonino

Mi sa che si, era l'art 81. (perchè ho scritto 64 che poi era 67?). Non mi tornano i conti... Ho scritto quegli articoli leggendo il comunicato dell'agenzia delle entrate, ma invece, leggendo il dpr 917/1986 sono gli articoli 81 e 83. Mi scuso se ho creato confusione, ma ero sicuro di quanto scrivevo.

@bettyboop

Se ho capito bene, è un ulteriore prelievo del 6% sulle vincite superiori a 500€, per adesso limitata a lotto e lotterie. Su quelle inferiori non viene applicato, ma rimane la vecchia ritenuta alla fonte.

Vi benedico, gae

Modificato: da Guymond
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Riciao a tutti.

Si, tonino, conosco quelle sentenze. Me le ha citate per la prima volta Bet365 quando ho chiesto come mi dovevo comportare nei confronti del fisco italiano se mi fossi registrato e scommesso sul loro sito, in quanto non aams. Quanto mi state facendo studiare!!!

Comunque, andando per le corte, nonostante le sentenze esposte, mi pare siano Zanatti, Gambelli e Placanica, la Corte di giustizia europea trova legittimo il limitare la raccolta di scommesse online a quei gestori che non vogliono adeguarsi alle direttive imposte dal singolo stato. In alcune di esse l'Italia ne esce ammaccata ma vincente in parte in quanto, mi sembra, per adeguarsi alle normative europee deve permettere ad altri gestori di scommesse comunitarie di operare in Italia ed ha dovuto negli anni migliorare e integrare le leggi in materia. A parte questo, mi sembra che non sia mai stata soggetta a nessuna multa (sentenza Placanica) in quanto anche se ritenuta colpevole di avere parametri troppo rigidi per l'assegnazione delle concessioni, non è stato possibile stabilire se il modo di operare italiano sia realmente pregiudizievole o sia atto a limitare il proliferare di attività criminali o fraudolente.

Comunque, quelle sentenze sono del 1999 e del 2003 (mi pare). L'ultima normativa sui giochi online è del luglio 2011 con l'apertura ai casinò...

Però, ripeto, la corte europea lascia agli stati membri la gestione del comparto giochi (Direttiva 2006/123/CE punto 25).

Vi benedico, gae

Modificato: da Guymond
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Grazie per aver approfondito e condiviso le tue info. Insomma la Direttiva Bolkestein prevede che i singoli Stati possano porre dei vincoli di accesso a particolari servizi quali giochi e scommesse (tipo oscuramento web) questo per ragioni di ordine pubblico, tutela dei consumatori, ecc. ecc.

Trascurando le implicazioni penali (ammesso che esistano), un giocatore recidivo che usufruisce dei servizi proibiti produce comunque "redditi diversi" e come tali vanno dichiarati e tassati. Alla fine ci si focalizza più sull'aspetto della produzione del reddito piuttosto che equiparare i meccanismi fiscali dei giochi .it rispetto ai .com

A questo punto Gastardo potrebbe diventare il nostro commercialista di fiducia, creando un sito dove ogni giocatore viene supportato nella corretta compilazione del mod.Unico. :question:

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A questo punto Gastardo potrebbe diventare il nostro commercialista di fiducia, creando un sito dove ogni giocatore viene supportato nella corretta compilazione del mod.Unico. :question:

Può essere un'idea.

Devo chiedere ad un commercialista di fare una ricerca. Mi costerà qualcosa ma poi posso rifarmi mettendo qualche banner nel sito.

P.S. se qualcuno vuole "rubare" l'idea faccia pure ma mi avverta così non facciamo un inutile doppione.

Comunque Guymond: ti firmi con il nome di un mod e anche l'avatar sa di già visto.

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Chiedo venia se ho sbagliato nel nome o nell'avatar. L'avatar è una foto che mi piace e il mio nome è Gaetano. Ometterò il gae per non creare confusione, ma posso lasciare l'avatar? In ogni caso, correggimi pure!!!

Vi benedico.

Modificato: da Guymond
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  • 4 weeks later...

Buongiorno a tutti!!

Vediamo di rispondere alle domande di Tonino.

1) Diciamo che per i concessionari il modello è già quello, ovvero il concessionario versa all'erario una percentuale sull'importo dell'incasso lordo al netto delle scommesse annullate o rimborsabili e al canone di licenza. Ovvero, paga tasse in base al volume d'affari, indipendentemente dalle vincite dei giocatori (almeno così ho capito).

Quel tristemente famoso 6% è un ulteriore prelievo sulle vincite, aggiunto con la nuova legge di stabilità (manovra finanziaria), che sarà praticato a partire dal 2012 su alcune tipologie di vincite (lotto e lotterie). Ancora non ho letto nulla se sarà applicato anche per le scommesse online o altro.

2) L'aams per poter dare la licenza di concessionario in Italia abbiamo detto che impone alcune specifiche di affidabilità a software a provider utilizzato.

In particolare, intanto, per le norme antiriciclaggio impone l'identificazione e la verifica del cliente e poi, la segnalazione per tutti gli importi superiori a 1000€ (credo sia in termini di movimenti totali).

Per quanto riguarda il provider, l'aams impone che sia costantemente collegato al "totalizzatore nazionale", ovvero il sistema centrale di elaborazione dati che controlla e convalida le giocate effettuate.

Infine, le vincite prodotte su siti .com rientrano nei redditi diversi, in base all'art. 64 c.1d del DPR 917/1986 e quindi vanno dichiarati come redditi diversi.

Invece, secondo l'art 3 c.3a del citato DPR le vincite sono escluse dalla base imponibile se è stata operata, ai sensi dell'art. 30 DPR 600/1973 una ritenuta alla fonte, come avviene dei siti .it con licenza aams.

Per quanto riguarda la R.ra Mariarosa... Mi sembra che tutti i proventi ricavati da attività illecite vengono sequestrati... Ecco perchè il contrasto alla prostituzione.

Di più nin so. Però mi posso informare.

Vi benedico, gae

negativo.. per la signora maria rosa nessun sequestro in quanto in italia prostituirsi non è reato...

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