Guymond

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messaggi di Guymond

  1. Buongiorno a tutti.

    Come giustamente dice jackjoilet con la nuova finanziaria il pagamento in contanti sarà limitato ai 1000€. Anche se la manovra è stata approvata il 6 dicembre scorso, l'effetto sui pagamenti in contanti scatterà dall'1 gennaio 2012.

    Tutte le transizioni superiori a 1000€ su siti aams vengono segnalate, in virtù della legge antiriciclaggio, già da tempo.

    Vi benedico.

  2. Chiedo venia se ho sbagliato nel nome o nell'avatar. L'avatar è una foto che mi piace e il mio nome è Gaetano. Ometterò il gae per non creare confusione, ma posso lasciare l'avatar? In ogni caso, correggimi pure!!!

    Vi benedico.

  3. Riciao a tutti.

    Si, tonino, conosco quelle sentenze. Me le ha citate per la prima volta Bet365 quando ho chiesto come mi dovevo comportare nei confronti del fisco italiano se mi fossi registrato e scommesso sul loro sito, in quanto non aams. Quanto mi state facendo studiare!!!

    Comunque, andando per le corte, nonostante le sentenze esposte, mi pare siano Zanatti, Gambelli e Placanica, la Corte di giustizia europea trova legittimo il limitare la raccolta di scommesse online a quei gestori che non vogliono adeguarsi alle direttive imposte dal singolo stato. In alcune di esse l'Italia ne esce ammaccata ma vincente in parte in quanto, mi sembra, per adeguarsi alle normative europee deve permettere ad altri gestori di scommesse comunitarie di operare in Italia ed ha dovuto negli anni migliorare e integrare le leggi in materia. A parte questo, mi sembra che non sia mai stata soggetta a nessuna multa (sentenza Placanica) in quanto anche se ritenuta colpevole di avere parametri troppo rigidi per l'assegnazione delle concessioni, non è stato possibile stabilire se il modo di operare italiano sia realmente pregiudizievole o sia atto a limitare il proliferare di attività criminali o fraudolente.

    Comunque, quelle sentenze sono del 1999 e del 2003 (mi pare). L'ultima normativa sui giochi online è del luglio 2011 con l'apertura ai casinò...

    Però, ripeto, la corte europea lascia agli stati membri la gestione del comparto giochi (Direttiva 2006/123/CE punto 25).

    Vi benedico, gae

  4. @tonino

    Mi sa che si, era l'art 81. (perchè ho scritto 64 che poi era 67?). Non mi tornano i conti... Ho scritto quegli articoli leggendo il comunicato dell'agenzia delle entrate, ma invece, leggendo il dpr 917/1986 sono gli articoli 81 e 83. Mi scuso se ho creato confusione, ma ero sicuro di quanto scrivevo.

    @bettyboop

    Se ho capito bene, è un ulteriore prelievo del 6% sulle vincite superiori a 500€, per adesso limitata a lotto e lotterie. Su quelle inferiori non viene applicato, ma rimane la vecchia ritenuta alla fonte.

    Vi benedico, gae

  5. Errata corrige al post sopra.

    Per quanto riguarda i 1000€, dovrebbero essere per operazioni superiori ai 1000€; non sono riuscito a capire però al tipo di operazioni.

    Per la prostituzione, vi è contrasto perchè attività illecita e per il contrasto alla criminalità organizzata e a tutto quello che ne ruota dietro.

    Per come avevo scritto sembrava tutta un'altra cosa.

    Vi benedico, gae

  6. Buongiorno a tutti!!

    Vediamo di rispondere alle domande di Tonino.

    1) Diciamo che per i concessionari il modello è già quello, ovvero il concessionario versa all'erario una percentuale sull'importo dell'incasso lordo al netto delle scommesse annullate o rimborsabili e al canone di licenza. Ovvero, paga tasse in base al volume d'affari, indipendentemente dalle vincite dei giocatori (almeno così ho capito).

    Quel tristemente famoso 6% è un ulteriore prelievo sulle vincite, aggiunto con la nuova legge di stabilità (manovra finanziaria), che sarà praticato a partire dal 2012 su alcune tipologie di vincite (lotto e lotterie). Ancora non ho letto nulla se sarà applicato anche per le scommesse online o altro.

    2) L'aams per poter dare la licenza di concessionario in Italia abbiamo detto che impone alcune specifiche di affidabilità a software a provider utilizzato.

    In particolare, intanto, per le norme antiriciclaggio impone l'identificazione e la verifica del cliente e poi, la segnalazione per tutti gli importi superiori a 1000€ (credo sia in termini di movimenti totali).

    Per quanto riguarda il provider, l'aams impone che sia costantemente collegato al "totalizzatore nazionale", ovvero il sistema centrale di elaborazione dati che controlla e convalida le giocate effettuate.

    Infine, le vincite prodotte su siti .com rientrano nei redditi diversi, in base all'art. 64 c.1d del DPR 917/1986 e quindi vanno dichiarati come redditi diversi.

    Invece, secondo l'art 3 c.3a del citato DPR le vincite sono escluse dalla base imponibile se è stata operata, ai sensi dell'art. 30 DPR 600/1973 una ritenuta alla fonte, come avviene dei siti .it con licenza aams.

    Per quanto riguarda la R.ra Mariarosa... Mi sembra che tutti i proventi ricavati da attività illecite vengono sequestrati... Ecco perchè il contrasto alla prostituzione.

    Di più nin so. Però mi posso informare.

    Vi benedico, gae

  7. Intanto, un saluto a tutti gli utenti del forum. Sono nuovo d'iscrizione, ma un affezionato lettore. :hahaha:

    In merito all'argomento trattato, vorrei dire la mia. Partiamo dal dire che sui siti con licenza aams ci dovrebbe essere la ritenuta alla fonte, ovvero le vincite già sono (o dovrebbero) essere esentasse. Dico questo perchè alcuni siti danno per certa questa notizia, altri consigliano di chiedere al commercialista.

    L'articolo citato dell'agenzia delle entrate, se lo leggete bene parla solo dei .com, ovvero siti non aams. Questo perchè i siti .com non versano alcuna tassa all'aams e neanche pagano la concessione della licenza. Lasciano però all'utente (diciamo così) il compito di mettersi in regola con lo stato di appartenenza.

    Fin qui, spero di non dire fesserie.

    Per quanto riguarda il link postato al #32, parla della posizione presa dai tizi di Hit casinò. Si potrebbero anche citare varie sentenze in merito, sparse sul web, ma sta di fatto che l'Italia ha ragione.

    La corte europea, pur dicendo agli stati membri che non possono bloccare il libero commercio comunitario, lascia una certa sovranità su certi comparti. Il gioco è uno di questi. Ovvero, lo stato membro può limitare o bloccare l'attività di un bookmackers o casinò online per "interessi superiori", quali sicurezza, incitazione al gioco, tutela del consumatore. Allo stato membro è lasciato il potere di esercitare controlli e sanzioni sulle attività del sito.

    Vi benedico, gae