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è Arrivata La Finanza :(


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ciao ragazzi ieri è arrivata la brutta notizia dell'arrivo della finanza per sequestrarmi gli hd ( non per causa mia ) e cosi mi posso collegare solo al lavoro :ok:

nessun problema legalmente per me....però che palle queste cose ti sequestrano gli hd e chissà poi quando ti tornano B)

vabbè sappiate che se in questi giorni non ci sono in pieno è che sto riattivando un po' tutto B)

ieri sera il nuovo hd era già sul pc a presto con nuove puntate della mia fin qui breve storia dei casino :D

una cosa avendo gli user e le password per i casino basta riscaricare i setup giusto?

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dicono che mio fratello è entrato nel sito della finanza che è stato hackerato e per questo sono venutio qui.

ci volete credere o meno questa è la situazione.

alcuno hanno bucato il sito della finanza e mio fratello ha cliccato quel link del server e quindi lo hanno beccato...

mp3 e divx chi non li ha? :hahaha:

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Ma hanno perquisito e non hanno detto niente per i cd masterati, arrestano solo quelli che fanno copie con 25 masterizzatori per 24 ore al giorno per lo più extracomunitari perlopiù a Napoli e dintorni. Sul singolo Legge Urbani o no chiudono (per fortuna ma giustamente) entrambi gli occhi. E poi la Finanza stessa utilizza copie illegali per il loro software, sembra assurdo ma ve lo garantisco, lo seppi da una tipa su irc che forniva loro tali copie!

Certo che hackerare il loro sito è stata un'idea geniale come dare uno schiaffo a Mike Tyson. :app:

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L'importante è non mettersi a vendere le copie, puoi scaricare e guardarti i film e ascoltarti gli mp3 che vuoi.

Basta leggere qui:

E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

Si legga ora l’art. 1, n. 2 e 3 della legge Urbani: Al comma 1 dell’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, le parole: ”a fini di lucro” sono sostituite dalle seguenti: ”per trarne profitto”.

3. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) in violazione dell’articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;“.

Ebbene, se è vero che la locuzione “a fini di lucro” è stata sostituita con quella più ampia di “per trarne profitto”, tuttavia non è stato toccato l’aspetto più importante: il fatto è punito solo quando commesso per un uso non personale. Questo dovrebbe mantenere la liceità della copia privata, inclusa quella ottenuta tramite internet, in quanto ad uso personale. Il reato si commette e viene giustamente punito, quando dal fatto di ottiene in ingiustificato profitto per fini non personali, si pensi ad esempio a chi commercia CD o DVD falsi. A mio parere quindi, nonostante il grande clamore, chi da casa utilizza sistemi di condivisione, non commette un illecito penale (e ci sarebbe da discutere anche sul versante amministrativo, infatti nella legge n. 248/2000 e nella legge Urbani, non sono specificate sanzioni amministrative a carico di chi compie il fatto per uso personale), posto che comunque una parte dei proventi derivanti dall’aumento dei supporti digitali e dei masterizzatori, andrebbe a carico di un fondo per il diritto d’autore (il cosiddetto equo compenso).

In sostanza, nessuno può essere punito penalmente se si scarica musica o film da internet ad uso personale, posto che nel nostro ordinamento giuridico l’interpretazione della legge penale è rigida. Amministrativamente la cosa non dovrebbe comportare sanzioni (da una lettura rapida del sistema di norme non mi sembra a prima vista di scorgerne).

Inoltre è molto interessante l’orientamento dei giudici italiani, che soprattutto in occasione di una sentenza, per alcuni aspetti simile all’argomento trattato, in quanto riguardante soprattutto i programmi di gioco, (n. 320/03 del 18 marzo 2003, tribunale di Arezzo), assolveva il reo di essersi procurato e aver diffuso via internet (addirittura ponendo in commercio!), materiale ludico e sonoro (reato commesso prima del 24 agosto 2001). Interessanti perché nella stessa direzione di altre corti straniere, che tendono a legittimare il comportamento dell’utente domestico.

:app::ok::app:

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